La somministrazione di lavoro

Cos’è la somministrazione di lavoro

Lavorare con un’agenzia per il lavoro vuol dire avere un contratto di somministrazione di lavoro è definito dalla legge (d.lgs 81/2015) il contratto a tempo indeterminato o determinato, con il quale un soggetto autorizzato (agenzia per il lavoro) mette a disposizione di un utilizzatore (azienda) uno o più suoi lavoratori dipendenti.

Nella somministrazione dunque sono coinvolti tre soggetti:

  • il somministratore, agenzia autorizzata dal Ministero del Lavoro;
  • l’utilizzatore, un’impresa pubblica o privata;
  • il lavoratore, assunto dal somministratore, ma che svolge il suo lavoro presso l’utilizzatore

I lavoratori in somministrazione per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto il controllo dell’azienda che li utilizza.

Tra i tre soggetti sopra elencati vengono stipulati due diversi contratti:

  • il contratto commerciale di somministrazione, concluso tra l’agenzia per il lavoro e l’impresa utilizzatrice che può essere a tempo indeterminato oppure a tempo determinato;
  • il contratto di lavoro, concluso tra l’agenzia per il lavoro e il lavoratore, che può essere anch’esso a tempo indeterminato oppure a tempo determinato.
La somministrazione è regolata da norme e contratti:
Quando è ammessa la somministrazione di lavoro

Con il decreto legge 87/2018 la somministrazione ha subito una profonda trasformazione in quanto sono stati inseriti nuovi limiti:

Il contratto a tempo determinato può esser prorogato per un massimo d 4 volte e in caso di rinnovo è obbligatorio introdurre la causale.
La somma dei contratti a tempo determinato diretti e quelli in somministrazione non può superare il 30% dei contratti attivi in azienda.
Il contratto a tempo determinato può avere una durata massima di 12 mesi. Può arrivare fino a 24 se prevista una causale (il nostro contratto prevede comunque la possibilità di 6 proroghe in 36 mesi).
Per i contratti in somministrazione non è previsto il periodo di pausa tra un contratto e l’altro.

Altri limiti possono essere previsti dalla contrattazione nazionale dei vari settori produttivi.

La parità di trattamento

Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori in somministrazione hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei lavoratori di pari livello dell’azienda utilizzatrice

Quando è vietata la somministrazione di lavoro

Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:

  • per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
  • nelle aziende che negli ultimi sei mesi hanno ridotto il personale attraverso licenziamenti collettivi di lavoratori addetti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, tranne nei casi il contratto di somministrazione sia concluso per la sostituzione di lavoratori assenti oppure abbia durata non superiore a tre mesi.
  • nelle aziende in cui siano in atto interventi di cassa integrazione guadagni per lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
  • qualora l’impresa non abbia effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Enti bilaterali dei lavoratori delle agenzie

Il contratto nazionale delle agenzie prevede due enti bilaterali FORMATEMP e EBITEMP, finanziati dalle agenzie.

Gli enti bilaterali erogano prestazione in favore ai lavoratori senza nessun costo aggiuntivo.

Scopri tutte le prestazioni, per altre informazioni puoi chiamare NIDIL CGIL Bergamo al numero 035.3594183