Decreto sostegni – Nuovo contributo a Fondo Perduto

A chi spetta?

Il contributo è riconosciuto ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario (compresi i professionisti), sono compresi anche anche i lavoratori autonomi iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (ad esempio, CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, Casse Interprofessionali), in precedenza esclusi dal beneficio.

NOVITA’: il contributo spetta a prescindere dalla tipologia di attività, non è presente una distinzione per codice ATECO.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.  Il requisito relativo al calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Quanto spetta?

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

– 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
– 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
– 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
– 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
– 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di:

– 1.000 euro per le persone fisiche;
– 2.000 euro per i soggetti diversi.

In ogni caso, l’importo massimo spettante non supererà i 150.000 euro.

A scelta irrevocabile, il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Come e quando fare la richiesta?

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

Non sarà un click day, quindi non sarà necessario affrettarsi. Prima della compilazione della domanda occorre fare una serie di verifiche.

La domanda di contributo deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web , disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet.

Scarica il modello

Per chi è seguito nella contabilità dal servizio CAAF della CGIL di Bergamo

Se pensate di rientrare nei soggetti beneficiari,  contattate il CAAF che vi fornirà il fatturato medio mensile 2019-2020 previa consegna di tutte le fatture emesse nel 2020.

Allegati

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